
Al termine del rapporto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una INDENNITÀ DI FINE MANDATO, la cui disciplina è regolata dall’articolo 1751 cod. civ. e dagli Accordi Economici di Categoria relativi ai diversi settori (commercio, industria, artigianato).
Questi ultimi stabiliscono che l’indennità di fine mandato è costituita da tre componenti.
1. INDENNITÀ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (FIRR)
Totalmente a carico della ditta mandante, deve essere accantonata annualmente presso l’Enasarco, in un apposito fondo denominato Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR). Essa compete sia in caso di dimissioni da parte dell’agente, che in caso di disdetta da parte del preponente, anche se non c’è stato alcun incremento di clientela o fatturato.
2. INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
Tale indennità è prevista solo nel caso in cui il rapporto si sciolga su iniziativa della casa mandante per un fatto non imputabile all’agente.
Anche per tale indennità non è necessario che vi sia stato incremento di clientela o fatturato.
3. INDENNITÀ MERITOCRATICA
Questa indennità, aggiuntiva rispetto alle precedenti, è riconosciuta quando sono rispettati i criteri di cui all’articolo 1751 cod. civ., cioè l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi.
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